STATUTO SOCIALE
Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA
1-1 È costituita l’Associazione denominata
“VALEperlaVita ODV”
(di seguito più brevemente indicata in questo statuto come “Associazione”), con sede legale in
La Loggia (TO).
Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo Comune,
deliberato dal Consiglio Direttivo.
Essa potrà aprire sedi secondarie in Italia e all’Estero.
La sede elettronica ufficiale dell’associazione è il sito internet: www.valeperlavita.it .
Il Consiglio direttivo inserirà nelle apposite sezioni del suddetto sito, annunci e comunicazioni di
interesse generale per gli scopi e la finalità dell’associazione.
1-2 La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE
2-1 2-1 L’Associazione nasce in memoria della “Dottoressa Valentina Tarallo”, ricordandola nel suo impegno
di giovane e promettente ricercatrice presso il C.M.U. di Ginevra. I soci si impegnano a sostenere la ricerca
perseguendo i suoi ideali, mediante l’organizzazione di eventi artistico-culturali volti alla raccolta di fondi
pubblici e privati, al fine di fornire attrezzature specifiche nell’ambito della ricerca medico-scientifico e di
sensibilizzare un pubblico il più vasto possibile.
2-2 2-2 L’associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche
indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale, di cui al successivo
comma 6, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. In particolare,
essa intende operare come organizzazione di volontariato (ODV) iscritta nell’apposita sezione del Registro
unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore.
2-3 2-3 Ai fini dell’assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi,
rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai
fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata
all’Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi
sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi discioglimento individuale del rapporto associativo.
2-4 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore, l’Associazione è costituita per lo
svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui
all’articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:
• ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
• interventi e servizi sociali aisensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.
d);
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i)
• organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett.t)
2-5 L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse
siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito
dal decreto di cui all’articolo 6 del Codice del Terzo Settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti,
anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed
inoltre potrà esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7 del
Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.
2-6 L’Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti soci. I volontari sono persone che per loro
libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene
comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari realizzano le attività
attraverso prestazioni personali, spontanee, e gratuite esclusivamente per fini solidaristici.
2-7 L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari
possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate
per l’attività prestata, in osservanza della normativa vigente e, in ogni caso, entro i limiti massimi e alle
condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo in un apposito regolamento sui rimborsi
spese ai volontari. Sono vietati rimborsispese di tipo forfetario, fatte salve le autodichiarazioni consentite
dalla legge.
2-8 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione medesima.
2-9 L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di
altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a
qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non
può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
2-10 L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, ed in conformità alla normativa applicabile, un
registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE
3-1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a
qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi
netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi
dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore, l’Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non
inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari a € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione potrà
avvalersi tra le altre delle seguenti entrate:
a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
c) sottoscrizioni, raccolta fondi, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati,
associazioni e soci;
d) rendite patrimoniali;
e) proventi derivanti da attività commercialisvolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione,
di recesso, o di esclusione dall’Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al
patrimonio dell’Associazione.
3-4 Per l’attività di interesse generale prestata, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate,salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria
e strumentale nei limiti di cui all’articolo 6 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed
integrazioni.
3-5 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote
indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione
a titolo universale.
3-6 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia
all’atto dell’adesione iniziale che negli esercizi successivi.
Art. 4 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE
4-1 Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e
ne accettino lo statuto. L’Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette
persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un
anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del
Registro unico nazionale del Terzo settore. Possono essere ammessi come soci organizzazioni di
volontariato, altri enti del terzo settore ed altri enti senza scopo di lucro. Tuttavia, il numero degli enti
diversi dalle organizzazioni di volontariato eventualmente ammessi non può essere superiore al
cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato socie.
4-2 L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo. L’Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo. L’adesione
all’associazione viene finalizzata dopo il versamento da parte del socio della quota associativa annuale
da versarsi entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno.
4-3 Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un
consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le
finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
4-4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest’ultimo, esaminano entro sessanta giorni
le domande presentate e dispongono in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone
comunicazione all’interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e
determina l’immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell’istante. Qualora al conseguimento
dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest’ultima deve essere prontamente
consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel
libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro
sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci
l’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva
convocazione.
4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
4-6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie
e regolamentari. In particolare, i soci hanno:
a) il diritto a partecipare alle attività associative;
b) il diritto di voto in assemblea;
c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al
socio l’esame entro 30 giorni dalla richiesta. L’eventuale estrazione di copie è a spese del socio
richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.
4-7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In
particolare, essisono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organisociali e a versare
le quote associative.
4-8 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.
4-9 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto
di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.
Art. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
5-1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.
5-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere
dall’Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa
comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell’esaminare la
richiesta non accordi un termine minore.
5-3 Isoci decadono automaticamente dalla qualifica disocio qualora non provvedano al versamento delle
quote associative, come previsto dall’art 4 comma 2 del presente statuto, e dopo due solleciti scritti.
5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione il
socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio
interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di
esclusione, ricorso all’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione
della sua successiva convocazione.
5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.
5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla
restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.
Art. 6 OBBLIGHI ASSICURATIVI
6-1 L’Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà
inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.
6-2 L’Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità
civile verso i terzi.
Art. 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
7-1 L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti
di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.
7-2 Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d)il Tesoriere;
e) l’Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.
7-3 Fatta eccezione per i componenti dell’Organo di controllo, ove nominato, che siano in possesso dei
requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, cod. civ., tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso
delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, purché nell’ambito di quanto
preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
7-4 Tutti gli organi dell’Associazione possono riunirsi in modalità “a distanza”, con gli intervenuti dislocati
in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo
collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell’organo.
7-5 L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
a) Libro dei soci
b) Registro dei volontari
c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche
i verbali redatti per atto pubblico
d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali
Art. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI
8-1 L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
8-2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il
versamento delle quote associative.
8-3 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal
Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
8-4 L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione
del bilancio d’esercizio, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa
compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi
opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle
quote associative.
8-5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all’art.
24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro
socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare
più di un altro socio.
8-6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del
bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8-7 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal
Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona
di volta in volta designata dagli intervenuti.
8-8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.
8-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della
costituzione dell’Assemblea stessa.
8-10 L’Assemblea,sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando
sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea è
validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’avviso di convocazione deve
prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima
di 24 ore dalla prima convocazione.
8-11 L’Assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
c) determina gli indirizzisecondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte
di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell’Organo di controllo;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità
nei loro confronti;
f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono
essere svolte dall’Associazione;
g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all’ordine del
giorno.
8-12 L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
8-13 L’Assemblea straordinaria:
a) Delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
b) Delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del
suo patrimonio;
c) Delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
8-14 Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle
modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto in
prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda
convocazione. Qualora validamente costituita l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci
presenti o rappresentati.
8-15 Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo
scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione delsuo patrimonio residuo sono necessari la presenza
e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
8-16 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito
“Avviso di convocazione” in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto
alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
Art. 9 PRESIDENTE
9-1 Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione, che cura l’esecuzione dei deliberati
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal
Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9-2 Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte
di quest’ultimo alla prima riunione utile.
9-3 Le nomine delle cariche di Presidente e Vice Presidente sono in seno al Consiglio Direttivo e la loro
durata è quella del Consiglio stesso.
9-4 Al Presidente vengono conferiti i seguenti poteri:
a) Compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici ed Enti Pubblici e Privati, presso tutte le Banche e gli
Uffici Postali;
b) Compiere tutti gli atti necessari all’attuazione ed al raggiungimento degli scopi sociali, nonché
delegare tutti i poteri in suo possesso ad un membro del Consiglio Direttivo o ad un socio ordinario,
affinché vengano conseguite le iniziative dell’Associazione;
c) Nominare avvocati per rappresentare in giudizio l’Associazione;
d) Nominare procuratori nell’ambito dei poteri ad esso conferiti;
e) Sovrintendere alla conduzione dell’Associazione avvalendosi dell’opera di coadiutori;
f) Assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendo al Consiglio Direttivo
nella prima riunione successiva;
Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO
10-1 Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente
tutta l’attività associativa.
10-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti
dall’Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto, tra le persone fisiche socie ovvero
tra quelle indicate, tra i propri soci, dagli enti giuridici soci dell’Associazione. Agli amministratori si
applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 cod. civ.
10-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
10-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 8 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto
dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il
Tesoriere ed un Segretario.
10-5 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente
quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.
10-6 Le riunionisono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono
approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
10-7 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione. Ad esso competono in particolare:
a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo
dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente;
b) la fissazione delle quote associative;
c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione
dell’Associazione;
d) le decisioni relative alle attività e aiservizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere
per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei
professionisti di cui si avvale l’Associazione;
f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
g) l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
h) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni
ed altri enti;
i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari
funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
10-8 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
Art. 11 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE
11-1 Al Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 cod.
civ.
11-2 Il Consiglio Direttivo decade inoltre:
a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al
raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.
11-3 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il
Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla
convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria
amministrazione.
11-4 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
a) per dimissioni;
b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.
11-5 In caso di decadenza del Presidente, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano,
dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da avvenire entro i successivi 15
giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
Art. 12 SEGRETARIO E TESORIERE
12-1 Il Segretario, nominato ai sensi dell’art. 10 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle
riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre
provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e deiservizi deliberati dal Consiglio Direttivo
e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese
verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
12-2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell’art. 10 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione
amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto
svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri
del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle
operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere
spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti
e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
12-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora
esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie
funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte,
per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal
Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con
le stesse modalità dal Tesoriere o Presidente.
Art. 13 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
13-1 L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare e si chiudono il 31 dicembre di
ogni anno.
13-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione
del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all’assemblea
ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.
13-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del Codice
del Terzo Settore, e dunque:
– potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l’Associazione abbia entrate non superiori
a 220.000 €;
– in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con
l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di
bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità
statutarie;
– dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale,
ove disponibile;
– dovrà documentare, a seconda dei casi, in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella
relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di
interesse generale eventualmente svolte dall’Associazione ai sensi dall’articolo 6 del Codice del
Terzo settore.
13-4 Se l’Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere
un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico
nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
13-5 Se l’Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente,
anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi
o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai
dirigenti nonché agli associati.
13-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente,
dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del
Terzo settore.
Art. 14 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
14-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 30 del Codice del Terzo Settore, e successive
modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo
monocratico composto da un revisore legale iscritto nell’apposito registro, a cui può essere riconosciuto
un compenso per l’attività svolta.
14-2 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia
stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
14-3 Ove istituito, l’Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
14-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive
modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti
iscritto nell’apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo
di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.
Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
15-1 L’Associazione ha durata illimitata.
15-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall’Assemblea straordinaria secondo le modalità e con
le maggioranze previste nei precedenti articoli.
15-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
15-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà
effettuata, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente,
ad un’altra organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale affiliata all’ASI, o alla
medesima Asi in quanto ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
16-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e
l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri,
sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il
terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del
tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
Art. 17 NORME APPLICABILI
17-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del
Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di
associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
17-2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell’entrata in vigore del presente statuto resteranno in
carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la
loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.


