LO STATUTO

STATUTO SOCIALE

ART.1 DENOMINAZIONE

E’ costituita una Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa denominata ” VALEperlaVita ONLUS”.

ART. 2 SEDE E DURATA

L’Associazione ha sede in La Loggia (TO), Strada Carignano 14, con durata illimitata. Essa potrà aprire sedi secondarie in Italia e all’Estero. La sede elettronica ufficiale della ONLUS è il sito internet www.valeperlavita.it .

Il Comitato direttivo inserirà nelle apposite sezioni del suddetto sito annunci e comunicazioni di interesse generale per gli scopi e la finalità dell’associazione ONLUS.

ART. 3 OGGETTO

L’Associazione “VALEperlaVita ONLUS” nasce in memoria della “Dottoressa Valentina Tarallo”, ricordandola nel suo impegno di giovane e promettente ricercatrice presso il C.M.U. di Ginevra. I soci si impegnano a sostenere la ricerca perseguendo i suoi ideali.

L’Associazione non ha fini di lucro e, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, essa intende perseguire esclusivamente finalità di:

Beneficenza indiretta;

In particolare essa svolge:

la raccolta di fondi, l’allestimenti di banchetti promozionali, feste di beneficenze, di cui al comma 2 bis art.10 del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460, mediante la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione di progetti di utilità sociale a favore di Enti ospedalieri, Enti di ricerca scientifica per la salute (CERMS), Enti per la ricerca di malattie rare, incurabili e/o tumorali, mediante anche la vendita di piante, oggetti artigianali, prodotti alimentari, organizzazione di lotterie, giochi, tombole, pesche di beneficienza, in concomitanza di celebrazioni di ricorrenze, campagne di sensibilizzazione; la promozione di iniziative, anche in collaborazione con altri enti e/o associazioni per la creazione e la realizzazione di progetti che condividono le stesse finalità, intitolate “ValeperlaVita”, nel rispetto alle normative vigenti, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1977 n. 460, comma 2 bis;

L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali di beneficenza, solidarietà sociale, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità.

ART. 4 SOCI

L’Associazione “VALEperlaVita ONLUS” è costituita dai Soci Fondatori, Soci Sostenitori e Soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori i partecipanti all’atto costitutivo.

I Soci Sostenitori, che possono essere persone fisiche, giuridiche ed Associazioni, sono coloro i quali, aderendo all’Associazione, concorrono al rafforzamento del fondo sociale con la sottoscrizione di almeno una quota “sostenitore” che verrà stabilita dal Comitato Direttivo di anno in anno.

I Soci Ordinari sono coloro che partecipano e aderiscono all’Associazione tramite versamento di

una quota da stabilire di anno in anno dal Comitato Direttivo .

Essi usufruiscono dei servizi e prestano la loro attività gratuitamente per ogni iniziativa organizzata all’Associazione.

Possono essere ammesse nell’Associazione quali soci ordinari, le persone fisiche, anche non maggiorenni purché autorizzate dal genitore, le persone giuridiche pubbliche e private e le associazioni, anche non riconosciute, che ne abbiano fatto richiesta ed abbiano ottenuto il consenso dal Comitato Direttivo.

I soci ordinari che versino una somma inferiore alla quota per loro stabilita dal Comitato Direttivo non avranno diritto a partecipare all’Assemblea.

ART.5 AMMISSIONE A SOCIO – DIRITTI E OBBLIGHI

Per essere ammesso a Socio bisogna presentare domanda al Comitato Direttivo e versare la quota d’iscrizione deliberata di anno in anno dal Comitato medesimo. I soci sono tenuti a sottoscrivere, osservare e rispettare le norme contenute nel regolamento interno che sarà loro consegnato al momento dell’ammissione all’associazione.

La mancanza delle osservazioni e rispetto delle norme contenute nel regolamento, sono causa di allontanamento, esclusione e radiazione dall’Associazione.

Sull’ammissione a socio il Comitato Direttivo, previa verifica della serietà e onorabilità della persona o ente, delibera il suo ingresso nell’Associazione con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

La qualità di associato si perde:

per sopravvenuti motivi di incompatibilità;

per aver commesso atti in contrasto con le finalità ed il buon nome della Associazione;

per accertate gravi inadempienze o sostanziali mutamenti nell’attività dell’associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell’Associazione;

per morosità della quota annuale, protratta per più di un esercizio;

per recesso, da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno sociale;

per la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l’ammissione;

per il mancato rispetto del regolamento dell’Associazione;

per particolare gravità, da valutarsi da parte del Comitato Direttivo;

per mancanza di partecipazione e interesse alle iniziative dell’associazione;

La perdita della qualità di associato è deliberata, previa audizione dell’interessato, se necessario, dal Comitato Direttivo dell’Associazione.

ART. 6 VOTO

Tutti i soci hanno diritto di voto nell’assemblea generale salva la limitazione di cui all’art. 4 e possono esercitare tale diritto direttamente o per delega rilasciata ad altro socio.

Ogni delegato non potrà rappresentare più di tre soci. Le Associazioni od Enti potranno essere rappresentate dai loro Presidenti o delegati riconosciuti.

ART. 7 RECESSO

Il socio che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, deve renderne conto al Comitato Direttivo il quale ne decide inappellabilmente, previa appurazione dei fatti, la sua esclusione.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni espresse per iscritto;

b) per mancato rinnovo della quota;

c) per inosservanza delle disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto, delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo legalmente prese;

d) per radiazione.

ART.8 ORGANI.SOCIALI

Gli Organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti (limitatamente al primo anno di attività)

ART. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione ed è costituita dai tutti i soci che siano in regola con il versamento della quota annuale e si riunisce nei modi e nei tempi stabiliti dal successivo articolo.

I partecipanti all’assemblea con diritto di voto sono tutti i soci, ognuno dei quali è possessore di ciascun voto che viene esercitato nei modi di cui all’art. 6.

Le deliberazioni prese dall’Assemblea, secondo le modalità del presente Statuto, sono vincolanti per la minoranza e per Soci assenti o dissenzienti.

All’Assemblea spetta:

– nominare il Comitato Direttivo;

– deliberare sugli argomenti che non rientrano nella competenza del Comitato Direttivo;

– illustrare i programmi dell’anno sociale, deliberare ed approvare i medesimi affidandone la realizzazione al Comitato Esecutivo.

– deliberare l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;

– deliberare il trasferimento della sede legale, altre modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell’Associazione;

– deliberare il riconoscimento dei Soci ordinari.

Le deliberazioni approvate dall’Assemblea, in conformità della legge e dello Statuto obbligano tutti soci anche se assenti o dissenzienti.

In caso di assenza del Presidente e di mancata delega la presidenza è assunta dal Consigliere presente più anziano d’età.

ART. 10 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente anche in luogo diverso dalla sede dell’Associazione purché in Italia.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto e su richiesta di almeno un terzo dei Soci ed ogni qualvolta che il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno;

essa potrà essere convocata o mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale o mediante raccomandata o e-mail da inviare ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza; l’avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della seconda con vocazione nel caso che la prima andasse deserta.

In ogni caso i soci accettano che qualsiasi comunicazione loro rivolta sia validamente effettuata mediante invio alla casella mail che forniscono con la domanda di associazione o comunicata successivamente.

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza delle metà dei soci più uno aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e potrà deliberare sia in prima che in seconda con vocazione a maggioranza dei presenti.

ART. 11 PRESIDENTE

L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente il quale dirige l’Associazione, mette in atto i programmi, ha la rappresentanza legale e sociale dell’Associazione nonché la firma per tutte le operazioni ordinarie e speciali.

Le sue competenze potranno essere delegate, tutte o in parte, per iscritto ad altro componente del

Comitato Direttivo o a uno o più Soci.

Il Presidente inoltre potrà conferire, a due soci delegati, l’incarico per espletare tutte le procedure organizzative e amministrative

Le nomine delle cariche del Presidente e del Vice Presidente vengono effettuate in seno al Comitato Direttivo e la loro durata è quella del Comitato medesimo.

ART. 12 POTERI DEL PRESIDENTE

Al Presidente vengono conferiti i seguenti poteri:

a) Compiere qualsiasi operazione presso gli. Uffici ed Enti Pubblici e Privati, presso tutte le Banche, presso gli Uffici Postali;

b) Compiere tutti gli atti necessari all’attuazione ed al raggiungimento degli scopi sociali, nonché delegare tutti i poteri in suo possesso ad un membro del Comitato Direttivo o ad un Socio Ordinario, affinché vengano conseguite le iniziative dell’Associazione;

c) Nominare avvocati per rappresentare in giudizio l’Associazione;

d) Nominare procuratori nell’ambito dei poteri ad esso conferiti;

e) Sovrintendere alla conduzione dell’Associazione avvalendosi dell’opera di coadiutori;

f) Assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone al Comitato Direttivo nella prima riunione successiva;

g) Egli ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente se nominato o il Consigliere più anziano di età.

ART. 13 COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi sono scelti sempre tra, i Soci Fondatori ed Ordinari.

Il Comitato Direttivo elegge tra i membri:

– il Presidente che rappresenta legalmente l’associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché avanti a tutte le autorità giudiziarie ed amministrative ed ha l’uso della firma sociale.

– il segretario che avrà funzioni da Tesoriere.

Esso inoltre potrà:

prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;

adottare provvedimenti disciplinari;

compilare il rendiconto contabile annuale e redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;

curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;

approvare il programma dell’Associazione;

fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;

aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.

ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

ART l4 AMMINISTRAZIONE

L’Amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell’associazione spetta al Comitato Direttivo il quale potrà stabilire le sedi più opportune per la realizzazione delle iniziative di cui all’art. 3.

ART. 15 CONVOCAZIONE COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o da che ne fa le veci almeno otto giorni prima, di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire entro due giorni.

La convocazione può essere richiesta da almeno un terzo dei componenti il Comitato Direttivo.

ART. 16 REVISORE DEI CONTI

Il Revisore potrà essere nominato dal Comitato Direttivo tra gli iscritti all’albo dei dottori e dei ragionieri commercialisti, resterà in carica quattro anni e sarà rieleggibili.

Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

Il Revisore dei Conti potrà assistere alle riunioni del Comitato Direttivo.

ART. 17 ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo dovrà redigere il bilancio unitamente alla relazione.

Entro quattro mesi dal data di chiusura dell’esercizio dovrà essere convocata l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio.

In caso di valide motivazioni per la mancata relazione del bilancio, lo stesso potrà essere redatto ed approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

ART. 18 PATRIMONIO

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

– dal Fondo iniziale versato dai Soci Fondatori, stabilito in Euro 50 (CINQUANTA) per ciascuna quota;

– dalle quote sociali annuali degli iscritti deliberata dal Comitato Direttivo, per i soci sostenitori;

– da quote annuali stabilite dal Comitato Direttivo, per i soci ordinari;

– da ogni bene mobile ed immobile di proprietà dell’associazione

– da eventuali fondi di riserva costituita eccedenze di bilancio.

– da eventuali donazioni, erogazioni e contributi di qualsiasi natura o lasciti di terzi o di associati.

ART. 19 UTILI

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura e, pertanto, eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20 DISPOSIZIONI GENERALI

l’Associazione porrà in uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l’uso della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo ONLUS.

Il presente Statuto potrà essere modificato solo con delibera dei Soci riuniti in assemblea.

Le modifiche dovranno essere proposte dal Comitato Direttivo o dai due terzi dei soci.

Le modificazioni da apportare al presente Statuto potranno essere effettuate soltanto con i due terzi dei voti tanto in prima che in seconda convocazione.

ART. 21 SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea designerà uno o più liquidatori, anche non soci, determinando i poteri.

Lo scioglimento potrà essere pronunziato da almeno il voto di due terzi dei Soci.

Il patrimonio netto della liquidazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23/12/96, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto in beneficenza o ad associazione ONLUS.

La Loggia 31 Marzo 2017

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