REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione di Promozione Sociale “ValeperlaVita” (di seguito Associazione), in base alle regole del proprio Statuto, delibera il presente “Regolamento Interno”.

Art. 1 VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO INTERNO

Il presente regolamento è stato redatto ed approvato dall’Assemblea dei soci fondatori ed è valido per tutti i soci ordinari presenti e futuri.

Eventuali future modifiche dovranno essere presentate per scritto all’Assemblea dei soci e saranno soggette ad approvazione da parte della stessa Assemblea.

Art. 2 I SOCI ORDINARI

2.1. Requisiti per diventare socio ordinario

L’Associazione si compone di un numero illimitato di soci ordinari.

I soci ordinari sono coloro che partecipano ed aderiscono all’Associazione tramite il versamento di una quota, stabilita di anno in anno dal Comitato Direttivo.

Possono essere soci ordinari dell’Associazione tutte le persone fisiche anche non maggiorenni, purché autorizzate dal genitore, persone giuridiche, pubbliche e private e le associazioni che condividano le finalità dell’Associazione.

2.2. Modalità di ammissione a socio ordinario

Per diventare socio ordinario il soggetto richiedente dovrà compilare un modulo di richiesta scaricabile dal sito internet www.valeperlavita.it, dichiarando di accettare e quindi osservare tutte le norme contenute nello Statuto dell’Associazione e nel presente Regolamento Interno.
La domanda dovrà essere valutata ed accettata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di

almeno 2/3 dei componenti, previa verifica della serietà e onorabilità della persona o ente.

Se accettata, il futuro socio ordinario dovrà provvedere al pagamento della quota associativa deliberata di anno in anno dal Consiglio direttivo.

Art. 3 DIMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI ORDINARI

La qualifica di socio ordinario può venire meno per i seguenti motivi:

per dimissioni presentate al Consiglio Direttivo, le quali devono essere comunicate per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno sociale;

per mancato pagamento della quota annuale per più di un esercizio;

per deliberazione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con la natura e le finalità dell’Associazione;

per il mancato rispetto delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Interno dell’Associazione;

per particolari gravità, da valutarsi da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 4 ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea i soci fondatori ed i soci ordinari, questi ultimi purché siano in regola con il pagamento della quota annuale.

I partecipanti all’assemblea con diritto di voto sono tutti i soci (art. 6 Statuto).

I soci minorenni potranno essere presenti all’Assemblea ma non potranno esercitare il diritto di voto.

Gli enti potranno essere rappresentati in assemblea da una sola persona fisica munita dei poteri conferiti dall’Ente che rappresenta.

Le deliberazioni prese dall’Assemblea sono vincolanti per la minoranza e per i soci assenti o dissenzienti.

Art. 5 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto. Inoltre, può essere convocata, su richiesta di almeno un terzo dei soci o dal Comitato Direttivo, ogni qualvolta si ritenga opportuno.

Le Assemblee devono essere convocate dal Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno otto giorni, mediante avviso contenente l’ordine del giorno inviato a mezzo raccomandata o email.

In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art . 6 PARTECIPAZIONE DELLA VITA DELL’ASSOCIAZIONE

I soci ordinari sono tenuti a partecipare alla vita e alle attività dell’associazione, facendosi promotori delle attività verso l’esterno.

Art. 7 GRATUITA’ DELLE PRESTAZIONI

Il socio ordinario non può accettare alcun compenso per il servizio svolto. Può, invece, in caso di insistenza da parte del fruitore del servizio, fornire i dati per una eventuale offerta a favore dell’Associazione, a seguito della quale verrà rilasciata regolare ricevuta.

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento interno, si fa riferimento allo Statuto dell’Associazione e/o in mancanza alla legislazione vigente.

La Loggia,

ValeperlaVita

Il Presidente

Claudio SERRATRICE

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