{"id":26,"date":"2017-03-09T12:56:36","date_gmt":"2017-03-09T12:56:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.valeperlavita.it\/vpl\/?page_id=26"},"modified":"2026-06-25T08:45:42","modified_gmt":"2026-06-25T08:45:42","slug":"statuto-associazione","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.valeperlavita.it\/vpl\/?page_id=26","title":{"rendered":"LO STATUTO"},"content":{"rendered":"<h1 style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-weight: 400; color: #ff0000;\">STATUTO SOCIALE<\/span><\/h1>\n<div id=\"contentsContainer\">\n<div id=\"contents\">\n<p>Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA<\/p>\n<p>1-1 \u00c8 costituita l\u2019Associazione denominata<\/p>\n<p>\u201cVALEperlaVita ODV\u201d<\/p>\n<p>(di seguito pi\u00f9 brevemente indicata in questo statuto come \u201cAssociazione\u201d), con sede legale in<br \/>\nLa Loggia (TO).<br \/>\nNon costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell\u2019ambito del medesimo Comune,<br \/>\ndeliberato dal Consiglio Direttivo.<br \/>\nEssa potr\u00e0 aprire sedi secondarie in Italia e all\u2019Estero.<br \/>\nLa sede elettronica ufficiale dell\u2019associazione \u00e8 il sito internet: www.valeperlavita.it .<br \/>\nIl Consiglio direttivo inserir\u00e0 nelle apposite sezioni del suddetto sito, annunci e comunicazioni di<br \/>\ninteresse generale per gli scopi e la finalit\u00e0 dell\u2019associazione.<br \/>\n1-2 La durata dell&#8217;Associazione \u00e8 a tempo indeterminato.<\/p>\n<p>Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE<\/p>\n<p>2-1 2-1 L\u2019Associazione nasce in memoria della \u201cDottoressa Valentina Tarallo\u201d, ricordandola nel suo impegno<br \/>\ndi giovane e promettente ricercatrice presso il C.M.U. di Ginevra. I soci si impegnano a sostenere la ricerca<br \/>\nperseguendo i suoi ideali, mediante l\u2019organizzazione di eventi artistico-culturali volti alla raccolta di fondi<br \/>\npubblici e privati, al fine di fornire attrezzature specifiche nell\u2019ambito della ricerca medico-scientifico e di<br \/>\nsensibilizzare un pubblico il pi\u00f9 vasto possibile.<br \/>\n2-2 2-2 L\u2019associazione \u00e8 autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche<br \/>\nindiretto, e si propone di perseguire finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale mediante lo<br \/>\nsvolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle attivit\u00e0 di interesse generale, di cui al successivo<br \/>\ncomma 6, avvalendosi in modo prevalente dell\u2019attivit\u00e0 di volontariato dei propri associati. In particolare,<br \/>\nessa intende operare come organizzazione di volontariato (ODV) iscritta nell\u2019apposita sezione del Registro<br \/>\nunico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore.<br \/>\n2-3 2-3 Ai fini dell\u2019assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell\u2019Associazione, comprensivo di eventuali ricavi,<br \/>\nrendite, proventi, entrate comunque denominate, \u00e8 utilizzato per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 statutaria ai<br \/>\nfini dell\u2019esclusivo perseguimento di finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale. \u00c8 pertanto vietata<br \/>\nall\u2019Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque<br \/>\ndenominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi<br \/>\nsociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi discioglimento individuale del rapporto associativo.<br \/>\n2-4 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore, l\u2019Associazione \u00e8 costituita per lo<br \/>\nsvolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attivit\u00e0 di interesse generale di cui<br \/>\nall\u2019articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:<br \/>\n\u2022 ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);<br \/>\n\u2022 interventi e servizi sociali aisensi dell\u2019articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e<br \/>\nsuccessive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e<br \/>\nalla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);<br \/>\n\u2022 educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e<br \/>\nsuccessive modificazioni, nonch\u00e9 le attivit\u00e0 culturali di interesse sociale con finalit\u00e0 educativa (lett.<br \/>\nd);<br \/>\n\u2022 organizzazione e gestione di attivit\u00e0 culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse<br \/>\nattivit\u00e0, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e<br \/>\ndelle attivit\u00e0 di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i)<br \/>\n\u2022 organizzazione e gestione di attivit\u00e0 sportive dilettantistiche (lett.t)<br \/>\n2-5 L\u2019Associazione pu\u00f2 esercitare attivit\u00e0 diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse<br \/>\nsiano secondarie e strumentali rispetto alle attivit\u00e0 di interesse generale, in conformit\u00e0 a quanto stabilito<br \/>\ndal decreto di cui all\u2019articolo 6 del Codice del Terzo Settore. Essa potr\u00e0, inoltre, reperire spazi ed impianti,<br \/>\nanche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 istituzionale ed<br \/>\ninoltre potr\u00e0 esercitare attivit\u00e0 di raccolta fondi in conformit\u00e0 alle disposizioni di cui all\u2019articolo 7 del<br \/>\nCodice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.<\/p>\n<p>2-6 L\u2019Associazione \u00e8 tenuta a svolgere la propria attivit\u00e0 avvalendosi in modo prevalente dell\u2019attivit\u00e0 di<br \/>\nvolontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti soci. I volontari sono persone che per loro<br \/>\nlibera scelta svolgono, per il tramite dell\u2019Associazione, attivit\u00e0 in favore della comunit\u00e0 e del bene<br \/>\ncomune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacit\u00e0. I volontari realizzano le attivit\u00e0<br \/>\nattraverso prestazioni personali, spontanee, e gratuite esclusivamente per fini solidaristici.<br \/>\n2-7 L\u2019attivit\u00e0 dei volontari non pu\u00f2 essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari<br \/>\npossono essere rimborsate dall\u2019Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate<br \/>\nper l\u2019attivit\u00e0 prestata, in osservanza della normativa vigente e, in ogni caso, entro i limiti massimi e alle<br \/>\ncondizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo in un apposito regolamento sui rimborsi<br \/>\nspese ai volontari. Sono vietati rimborsispese di tipo forfetario, fatte salve le autodichiarazioni consentite<br \/>\ndalla legge.<br \/>\n2-8 La qualit\u00e0 di volontario \u00e8 incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o<br \/>\nautonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l\u2019Associazione medesima.<br \/>\n2-9 L\u2019Associazione pu\u00f2 assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di<br \/>\naltra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a<br \/>\nqualificare o specializzare l\u2019attivit\u00e0 svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell\u2019attivit\u00e0 non<br \/>\npu\u00f2 essere superiore al 50% del numero dei volontari.<br \/>\n2-10 L\u2019Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, ed in conformit\u00e0 alla normativa applicabile, un<br \/>\nregistro dei volontari che svolgono la loro attivit\u00e0 in modo non occasionale.<\/p>\n<p>Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE<\/p>\n<p>3-1 Il patrimonio dell\u2019Associazione \u00e8 costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a<br \/>\nqualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi<br \/>\nnetti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica ai sensi<br \/>\ndell\u2019articolo 22 del Codice del Terzo settore, l\u2019Associazione dovr\u00e0 avere un patrimonio minimo non<br \/>\ninferiore a quello previsto (in misura attualmente pari a \u20ac 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e<br \/>\nsuccessive modificazioni ed integrazioni.<br \/>\n3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attivit\u00e0 l\u2019Associazione potr\u00e0<br \/>\navvalersi tra le altre delle seguenti entrate:<br \/>\na) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;<br \/>\nb) contributi e liberalit\u00e0 dei soci e di enti privati o pubblici,<br \/>\nc) sottoscrizioni, raccolta fondi, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati,<br \/>\nassociazioni e soci;<br \/>\nd) rendite patrimoniali;<br \/>\ne) proventi derivanti da attivit\u00e0 commercialisvolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.<br \/>\n3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione,<br \/>\ndi recesso, o di esclusione dall\u2019Associazione, pu\u00f2 farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al<br \/>\npatrimonio dell\u2019Associazione.<br \/>\n3-4 Per l\u2019attivit\u00e0 di interesse generale prestata, l\u2019Associazione pu\u00f2 ricevere soltanto il rimborso delle<br \/>\nspese effettivamente sostenute e documentate,salvo che tale attivit\u00e0 sia svolta quale attivit\u00e0 secondaria<br \/>\ne strumentale nei limiti di cui all\u2019articolo 6 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed<br \/>\nintegrazioni.<br \/>\n3-5 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote<br \/>\nindivise di partecipazione trasmissibili a terzi, n\u00e9 per successione a titolo particolare, n\u00e9 per successione<br \/>\na titolo universale.<br \/>\n3-6 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia<br \/>\nall\u2019atto dell\u2019adesione iniziale che negli esercizi successivi.<\/p>\n<p>Art. 4 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE<\/p>\n<p>4-1 Possono far parte dell\u2019Associazione tutti coloro che ne condividano le finalit\u00e0 e i principi ispiratori e<br \/>\nne accettino lo statuto. L\u2019Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette<br \/>\npersone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un<br \/>\nanno, trascorso il quale l\u2019Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un\u2019altra sezione del<br \/>\nRegistro unico nazionale del Terzo settore. Possono essere ammessi come soci organizzazioni di<br \/>\nvolontariato, altri enti del terzo settore ed altri enti senza scopo di lucro. Tuttavia, il numero degli enti<br \/>\ndiversi dalle organizzazioni di volontariato eventualmente ammessi non pu\u00f2 essere superiore al<br \/>\ncinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato socie.<br \/>\n4-2 L\u2019adesione all\u2019Associazione \u00e8 a tempo indeterminato e non pu\u00f2 essere disposta per un periodo<br \/>\ntemporaneo. L\u2019Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo. L\u2019adesione<br \/>\nall\u2019associazione viene finalizzata dopo il versamento da parte del socio della quota associativa annuale<br \/>\nda versarsi entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno.<br \/>\n4-3 Chi intende aderire all\u2019Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un<br \/>\nconsigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le<br \/>\nfinalit\u00e0 dell\u2019Associazione e l\u2019impegno ad osservarne statuto e regolamenti.<br \/>\n4-4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ci\u00f2 delegato da quest\u2019ultimo, esaminano entro sessanta giorni<br \/>\nle domande presentate e dispongono in merito all\u2019accoglimento o meno delle stesse, dandone<br \/>\ncomunicazione all\u2019interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione \u00e8 immediatamente efficace e<br \/>\ndetermina l\u2019immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell\u2019istante. Qualora al conseguimento<br \/>\ndello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest\u2019ultima deve essere prontamente<br \/>\nconsegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio \u00e8 senza indugio annotata nel<br \/>\nlibro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda pu\u00f2, entro<br \/>\nsessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull\u2019istanza si pronunci<br \/>\nl\u2019Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva<br \/>\nconvocazione.<br \/>\n4-5 La qualifica di socio \u00e8 personale e non \u00e8 trasmissibile per nessun motivo e titolo.<br \/>\n4-6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie<br \/>\ne regolamentari. In particolare, i soci hanno:<br \/>\na) il diritto a partecipare alle attivit\u00e0 associative;<br \/>\nb) il diritto di voto in assemblea;<br \/>\nc) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;<br \/>\nd) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al<br \/>\nsocio l\u2019esame entro 30 giorni dalla richiesta. L\u2019eventuale estrazione di copie \u00e8 a spese del socio<br \/>\nrichiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.<br \/>\n4-7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, cos\u00ec come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In<br \/>\nparticolare, essisono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organisociali e a versare<br \/>\nle quote associative.<br \/>\n4-8 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili n\u00e9 restituibili ai soci.<br \/>\n4-9 I soci minori di et\u00e0 formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto<br \/>\ndi voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.<\/p>\n<p>Art. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO<\/p>\n<p>5-1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.<br \/>\n5-2 Il socio pu\u00f2 in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volont\u00e0 di recedere<br \/>\ndall\u2019Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa<br \/>\ncomunicazione \u00e8 ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell\u2019esaminare la<br \/>\nrichiesta non accordi un termine minore.<br \/>\n5-3 Isoci decadono automaticamente dalla qualifica disocio qualora non provvedano al versamento delle<br \/>\nquote associative, come previsto dall\u2019art 4 comma 2 del presente statuto, e dopo due solleciti scritti.<br \/>\n5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell\u2019Associazione il<br \/>\nsocio pu\u00f2 essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio<br \/>\ninteressato, il quale pu\u00f2 presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di<br \/>\nesclusione, ricorso all\u2019Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione<br \/>\ndella sua successiva convocazione.<br \/>\n5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio \u00e8 senza indugio cancellato dal libro dei soci.<br \/>\n5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest\u2019ultimo alcun diritto alla<br \/>\nrestituzione delle quote e dei contributi versati all\u2019Associazione.<br \/>\nArt. 6 OBBLIGHI ASSICURATIVI<\/p>\n<p>6-1 L\u2019Associazione dovr\u00e0 dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilit\u00e0 civile verso terzi e dovr\u00e0<br \/>\ninoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.<br \/>\n6-2 L\u2019Associazione \u00e8 tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli<br \/>\ninfortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di volontariato, nonch\u00e9 per la responsabilit\u00e0<br \/>\ncivile verso i terzi.<\/p>\n<p>Art. 7 ORGANI DELL\u2019ASSOCIAZIONE<\/p>\n<p>7-1 L&#8217;ordinamento interno dell\u2019Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti<br \/>\ndi tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.<br \/>\n7-2 Sono organi dell\u2019Associazione:<br \/>\na) l\u2019Assemblea;<br \/>\nb) il Presidente;<br \/>\nc) il Consiglio Direttivo;<br \/>\nd)il Tesoriere;<br \/>\ne) l\u2019Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.<br \/>\n7-3 Fatta eccezione per i componenti dell\u2019Organo di controllo, ove nominato, che siano in possesso dei<br \/>\nrequisiti di cui all\u2019art. 2397, comma 2, cod. civ., tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso<br \/>\ndelle spese documentate sostenute per ragioni dell\u2019ufficio ricoperto, purch\u00e9 nell\u2019ambito di quanto<br \/>\npreventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.<br \/>\n7-4 Tutti gli organi dell\u2019Associazione possono riunirsi in modalit\u00e0 \u201ca distanza\u201d, con gli intervenuti dislocati<br \/>\nin pi\u00f9 luoghi, contigui o distanti, audio\/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo<br \/>\ncollegiale e i principi di buona fede e di parit\u00e0 di trattamento dei componenti dell\u2019organo.<br \/>\n7-5 L\u2019Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:<br \/>\na) Libro dei soci<br \/>\nb) Registro dei volontari<br \/>\nc) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche<br \/>\ni verbali redatti per atto pubblico<br \/>\nd) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali<\/p>\n<p>Art. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI<br \/>\n8-1 L\u2019Assemblea dei soci \u00e8 l\u2019organo sovrano dell\u2019Associazione.<br \/>\n8-2 Essa \u00e8 composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il<br \/>\nversamento delle quote associative.<br \/>\n8-3 L\u2019Assemblea \u00e8 convocata dal Presidente dell\u2019Associazione o, in caso di suo impedimento, dal<br \/>\nVicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere pi\u00f9 anziano.<br \/>\n8-4 L\u2019Assemblea deve essere convocata almeno una volta all\u2019anno, entro il 30 aprile, per l\u2019approvazione<br \/>\ndel bilancio d\u2019esercizio, per l\u2019eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa<br \/>\ncompete o le viene sottoposta. Essa \u00e8 inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi<br \/>\nopportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle<br \/>\nquote associative.<br \/>\n8-5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all\u2019art.<br \/>\n24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio pu\u00f2 farsi rappresentare in Assemblea da un altro<br \/>\nsocio mediante delega scritta, anche in calce all\u2019avviso di convocazione. Nessun socio pu\u00f2 rappresentare<br \/>\npi\u00f9 di un altro socio.<br \/>\n8-6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del<br \/>\nbilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilit\u00e0.<br \/>\n8-7 L\u2019Assemblea \u00e8 presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal<br \/>\nVicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere pi\u00f9 anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona<br \/>\ndi volta in volta designata dagli intervenuti.<br \/>\n8-8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.<br \/>\n8-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validit\u00e0 della<br \/>\ncostituzione dell\u2019Assemblea stessa.<br \/>\n8-10 L\u2019Assemblea,sia ordinaria che straordinaria, \u00e8 validamente costituita in prima convocazione quando<br \/>\nsia presente la met\u00e0 pi\u00f9 uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l\u2019Assemblea \u00e8<br \/>\nvalidamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L\u2019avviso di convocazione deve<br \/>\nprevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non pu\u00f2 svolgersi prima<br \/>\ndi 24 ore dalla prima convocazione.<br \/>\n8-11 L\u2019Assemblea ordinaria:<br \/>\na) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;<br \/>\nb) approva il bilancio consuntivo di esercizio;<br \/>\nc) determina gli indirizzisecondo i quali deve svolgersi l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019Associazione e delibera sulle proposte<br \/>\ndi adozione e modifica di eventuali regolamenti;<br \/>\nd) nomina e revoca, quando ci\u00f2 \u00e8 obbligatorio per legge, i componenti dell\u2019Organo di controllo;<br \/>\ne) delibera sulla responsabilit\u00e0 dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilit\u00e0<br \/>\nnei loro confronti;<br \/>\nf) individua le attivit\u00e0 diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono<br \/>\nessere svolte dall\u2019Associazione;<br \/>\ng) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all\u2019ordine del<br \/>\ngiorno.<br \/>\n8-12 L\u2019assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.<br \/>\n8-13 L\u2019Assemblea straordinaria:<br \/>\na) Delibera sulle proposte di modifica dello statuto;<br \/>\nb) Delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell\u2019Associazione e sulla devoluzione del<br \/>\nsuo patrimonio;<br \/>\nc) Delibera sugli altri argomenti posti all\u2019ordine del giorno.<br \/>\n8-14 Per la validit\u00e0 delle deliberazioni dell\u2019Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle<br \/>\nmodifiche statutarie \u00e8 necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto in<br \/>\nprima convocazione, mentre \u00e8 sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda<br \/>\nconvocazione. Qualora validamente costituita l\u2019Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci<br \/>\npresenti o rappresentati.<br \/>\n8-15 Per la validit\u00e0 delle deliberazioni dell\u2019Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo<br \/>\nscioglimento dell\u2019Associazione e sulla devoluzione delsuo patrimonio residuo sono necessari la presenza<br \/>\ne il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.<br \/>\n8-16 L\u2019Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito<\/p>\n<p>\u201cAvviso di convocazione\u201d in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto<br \/>\nalla data della riunione, nonch\u00e9 con ogni altra forma di pubblicit\u00e0 ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.<br \/>\nL\u2019Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni<br \/>\ndell\u2019Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.<\/p>\n<p>Art. 9 PRESIDENTE<\/p>\n<p>9-1 Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell\u2019Associazione, che cura l\u2019esecuzione dei deliberati<br \/>\ndell\u2019Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal<br \/>\nConsiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.<br \/>\n9-2 Il Presidente pu\u00f2, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte<br \/>\ndi quest\u2019ultimo alla prima riunione utile.<br \/>\n9-3 Le nomine delle cariche di Presidente e Vice Presidente sono in seno al Consiglio Direttivo e la loro<br \/>\ndurata \u00e8 quella del Consiglio stesso.<br \/>\n9-4 Al Presidente vengono conferiti i seguenti poteri:<br \/>\na) Compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici ed Enti Pubblici e Privati, presso tutte le Banche e gli<br \/>\nUffici Postali;<br \/>\nb) Compiere tutti gli atti necessari all\u2019attuazione ed al raggiungimento degli scopi sociali, nonch\u00e9<br \/>\ndelegare tutti i poteri in suo possesso ad un membro del Consiglio Direttivo o ad un socio ordinario,<br \/>\naffinch\u00e9 vengano conseguite le iniziative dell\u2019Associazione;<br \/>\nc) Nominare avvocati per rappresentare in giudizio l\u2019Associazione;<br \/>\nd) Nominare procuratori nell\u2019ambito dei poteri ad esso conferiti;<br \/>\ne) Sovrintendere alla conduzione dell\u2019Associazione avvalendosi dell\u2019opera di coadiutori;<br \/>\nf) Assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendo al Consiglio Direttivo<br \/>\nnella prima riunione successiva;<\/p>\n<p>Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO<\/p>\n<p>10-1 Il Consiglio Direttivo \u00e8 l\u2019organo responsabile della gestione dell\u2019Associazione e cura collegialmente<br \/>\ntutta l\u2019attivit\u00e0 associativa.<br \/>\n10-2 Il Consiglio Direttivo \u00e8 composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti<br \/>\ndall\u2019Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne \u00e8 membro di diritto, tra le persone fisiche socie ovvero<br \/>\ntra quelle indicate, tra i propri soci, dagli enti giuridici soci dell\u2019Associazione. Agli amministratori si<br \/>\napplicano le cause di ineleggibilit\u00e0 e decadenza previste dall\u2019art. 2382 cod. civ.<br \/>\n10-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.<br \/>\n10-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 8 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto<br \/>\ndal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o pi\u00f9 Vicepresidenti, il<br \/>\nTesoriere ed un Segretario.<br \/>\n10-5 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente<br \/>\nquando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.<br \/>\n10-6 Le riunionisono valide se \u00e8 presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono<br \/>\napprovate a maggioranza dei presenti. In caso di parit\u00e0 prevale il voto di chi presiede.<br \/>\n10-7 Il Consiglio Direttivo \u00e8 dotato dei pi\u00f9 ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria<br \/>\ndell\u2019Associazione. Ad esso competono in particolare:<br \/>\na) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo<br \/>\ndell\u2019attivit\u00e0 svolta nel corso dell\u2019anno solare precedente;<br \/>\nb) la fissazione delle quote associative;<br \/>\nc) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c\/capitale, per la gestione<br \/>\ndell\u2019Associazione;<br \/>\nd) le decisioni relative alle attivit\u00e0 e aiservizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere<br \/>\nper il migliore conseguimento delle finalit\u00e0 istituzionali dell\u2019Associazione;<br \/>\ne) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei<br \/>\nprofessionisti di cui si avvale l\u2019Associazione;<br \/>\nf) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attivit\u00e0 da svolgere nel nuovo anno sociale;<br \/>\ng) l\u2019elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;<br \/>\nh) l\u2019istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni<br \/>\ned altri enti;<br \/>\ni) la facolt\u00e0 di nominare tra i soci, soggetti esterni all\u2019ambito consigliare, delegati a svolgere particolari<br \/>\nfunzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;<br \/>\nl) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;<br \/>\nm) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.<br \/>\n10-8 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.<\/p>\n<p>Art. 11 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE<\/p>\n<p>11-1 Al Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilit\u00e0 e decadenza previste dall\u2019art. 2382 cod.<br \/>\nciv.<br \/>\n11-2 Il Consiglio Direttivo decade inoltre:<br \/>\na) per dimissioni contemporanee della met\u00e0 pi\u00f9 uno dei suoi componenti;<br \/>\nb) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della met\u00e0 pi\u00f9 uno dei suoi componenti; fino al<br \/>\nraggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;<br \/>\nc) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell\u2019Assemblea.<br \/>\n11-3 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il<br \/>\nVicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere pi\u00f9 anziano, dovr\u00e0 provvedere entro 15 giorni alla<br \/>\nconvocazione dell\u2019Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l\u2019ordinaria<br \/>\namministrazione.<br \/>\n11-4 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:<br \/>\na) per dimissioni;<br \/>\nb) per morte o sopravvenuta incapacit\u00e0, a qualsivoglia causa dovuta.<br \/>\n11-5 In caso di decadenza del Presidente, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere pi\u00f9 anziano,<br \/>\ndovr\u00e0 entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell\u2019Assemblea, da avvenire entro i successivi 15<br \/>\ngiorni, curando nel frattempo l\u2019ordinaria amministrazione.<\/p>\n<p>Art. 12 SEGRETARIO E TESORIERE<\/p>\n<p>12-1 Il Segretario, nominato ai sensi dell\u2019art. 10 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle<br \/>\nriunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre<br \/>\nprovvedere alle trattative necessarie per l\u2019acquisto dei mezzi e deiservizi deliberati dal Consiglio Direttivo<br \/>\ne predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese<br \/>\nverificandone la regolarit\u00e0 e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.<br \/>\n12-2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell\u2019art. 10 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione<br \/>\namministrativa e contabile dell\u2019Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto<br \/>\nsvolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri<br \/>\ndel Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altres\u00ec alle<br \/>\noperazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere<br \/>\nspetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti<br \/>\ne debiti e l\u2019esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.<br \/>\n12-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora<br \/>\nesse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie<br \/>\nfunzioni, ovvero nell\u2019ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte,<br \/>\nper il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal<br \/>\nPresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, \u00e8 sostituito con<br \/>\nle stesse modalit\u00e0 dal Tesoriere o Presidente.<\/p>\n<p>Art. 13 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO<\/p>\n<p>13-1 L\u2019anno sociale e l\u2019esercizio finanziario coincidono con l\u2019anno solare e si chiudono il 31 dicembre di<br \/>\nogni anno.<br \/>\n13-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo \u00e8 convocato per la predisposizione<br \/>\ndel bilancio consuntivo dell\u2019esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all\u2019assemblea<br \/>\nordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.<br \/>\n13-3 Il bilancio di esercizio dovr\u00e0 essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall\u2019articolo 13 del Codice<br \/>\ndel Terzo Settore, e dunque:<br \/>\n&#8211; potr\u00e0 avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l\u2019Associazione abbia entrate non superiori<br \/>\na 220.000 \u20ac;<br \/>\n&#8211; in caso contrario, dovr\u00e0 essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con<br \/>\nl\u2019indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di<br \/>\nbilancio, l\u2019andamento economico e finanziario e le modalit\u00e0 di perseguimento delle finalit\u00e0<br \/>\nstatutarie;<br \/>\n&#8211; dovr\u00e0 in ogni caso essere redatto in conformit\u00e0 alla modulistica definita con decreto ministeriale,<br \/>\nove disponibile;<br \/>\n&#8211; dovr\u00e0 documentare, a seconda dei casi, in un\u2019annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella<br \/>\nrelazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attivit\u00e0 diverse da quelle di<br \/>\ninteresse generale eventualmente svolte dall\u2019Associazione ai sensi dall\u2019articolo 6 del Codice del<br \/>\nTerzo settore.<br \/>\n13-4 Se l\u2019Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sar\u00e0 inoltre tenuta a redigere<br \/>\nun bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico<br \/>\nnazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.<br \/>\n13-5 Se l\u2019Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovr\u00e0 pubblicare annualmente,<br \/>\nanche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi<br \/>\no corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai<br \/>\ndirigenti nonch\u00e9 agli associati.<br \/>\n13-6 Il bilancio di esercizio, nonch\u00e9 i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell\u2019esercizio precedente,<br \/>\ndovranno altres\u00ec essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del<br \/>\nTerzo settore.<\/p>\n<p>Art. 14 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI<\/p>\n<p>14-1 Nei casi in cui ci\u00f2 sia obbligatorio ai sensi dell\u2019articolo 30 del Codice del Terzo Settore, e successive<br \/>\nmodificazioni ed integrazioni, l\u2019Assemblea dovr\u00e0 provvedere alla nomina di un Organo di controllo<br \/>\nmonocratico composto da un revisore legale iscritto nell\u2019apposito registro, a cui pu\u00f2 essere riconosciuto<br \/>\nun compenso per l\u2019attivit\u00e0 svolta.<br \/>\n14-2 L\u2019Organo di controllo vigila sull\u2019osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di<br \/>\ncorretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001,<br \/>\nn. 231, qualora applicabili, nonch\u00e9 sull\u2019adeguatezza dell&#8217;assetto organizzativo, amministrativo e contabile<br \/>\ne sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell\u2019osservanza delle<br \/>\nfinalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia<br \/>\nstato redatto in conformit\u00e0 alle linee guida ministeriali.<br \/>\n14-3 Ove istituito, l\u2019Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.<br \/>\n14-4 Nei casi in cui ci\u00f2 sia obbligatorio ai sensi dell\u2019articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive<br \/>\nmodificazioni ed integrazioni, l\u2019Assemblea dovr\u00e0 provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti<br \/>\niscritto nell\u2019apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo<br \/>\ndi controllo collegiale che dovr\u00e0 in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.<\/p>\n<p>Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL\u2019ASSOCIAZIONE<\/p>\n<p>15-1 L\u2019Associazione ha durata illimitata.<br \/>\n15-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall\u2019Assemblea straordinaria secondo le modalit\u00e0 e con<br \/>\nle maggioranze previste nei precedenti articoli.<br \/>\n15-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.<br \/>\n15-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sar\u00e0<br \/>\neffettuata, previo parere positivo dell\u2019Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente,<br \/>\nad un\u2019altra organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale affiliata all\u2019ASI, o alla<br \/>\nmedesima Asi in quanto ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.<\/p>\n<p>ART. 16 CLAUSOLA COMPROMISSORIA<\/p>\n<p>16-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e<br \/>\nl\u2019associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri,<br \/>\nsar\u00e0 deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il<br \/>\nterzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricher\u00e0 il presidente del<br \/>\ntribunale ove ha sede l\u2019associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.<br \/>\nArt. 17 NORME APPLICABILI<\/p>\n<p>17-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del<br \/>\nCodice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di<br \/>\nassociazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.<br \/>\n17-2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell\u2019entrata in vigore del presente statuto resteranno in<br \/>\ncarica sino alla naturale scadenza del mandato cos\u00ec come prevista nello statuto abrogato, salvo che la<br \/>\nloro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STATUTO SOCIALE Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA 1-1 \u00c8 costituita l\u2019Associazione denominata \u201cVALEperlaVita ODV\u201d (di seguito pi\u00f9 brevemente indicata in questo statuto come \u201cAssociazione\u201d), con sede legale in La Loggia (TO). Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell\u2019ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio\u2026<\/p>\n<p> <a class=\"continue-reading-link\" href=\"https:\/\/www.valeperlavita.it\/vpl\/?page_id=26\"><span>Continue reading<\/span><i class=\"crycon-right-dir\"><\/i><\/a> <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":111,"menu_order":1,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-26","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.valeperlavita.it\/vpl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/26","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.valeperlavita.it\/vpl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.valeperlavita.it\/vpl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.valeperlavita.it\/vpl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.valeperlavita.it\/vpl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=26"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.valeperlavita.it\/vpl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/26\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":644,"href":"https:\/\/www.valeperlavita.it\/vpl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/26\/revisions\/644"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.valeperlavita.it\/vpl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/111"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.valeperlavita.it\/vpl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=26"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}